
Nulla da fare per la società dell’AD Roberto Felleca, che oggi si è vista respingere il ricorso proposto al Tar del Lazio. I lariani debutteranno così domenica sul campo dell’Ambrosiana nella serie D 2018/19.
Mai una gioia per il popolo biancoblu, si userebbe dire di questi tempi. Anche l’ultima speranza è andata persa. Nessun ribaltone si è consumato oggi nel palazzo di via Flaminia a Roma: il Tar del Lazio ha respinto il ricorso avanzato dal Como 1907 in data 17 agosto per l’ammissione alla serie C.

Un altro anno nell’inferno della serie D, dunque. Una categoria a cui certamente non si sente di appartenere la società lariana, ma nella quale dovrà continuare a partecipare dopo i pasticci commessi nelle settimane addietro con le fideiussioni necessarie per l’iscrizione, sostituite da bonifici bancari che però non sono contemplate dal regolamento. Anche se va detto, le decisioni da parte della Figc, considerate le squadre partecipanti a serie B e C pur in presenza di una iniziale fideiussione come quella della Finworld, non sembrano essere state uniformi. Ma questo è un altro discorso.
Dunque il cammino per il Como nel campionato 2018/19 inizierà ufficialmente domenica prossima in quel di Sant’Ambrogio di Valpolicella e prevederà un totale di 34 giornate. Va detto, la strada per il ritorno nel professionismo non è delle più semplici, considerata la novità delle “squadre B” che prossimamente potrebbe prender piede e le ventilate possibili riforme dei tornei. Si assottigliano così i margini di errori, per tornare nell’elité del calcio che conta non bisognerà essere bravi, ma bravissimi. La sensazione è che, quella di quest’anno, sia stata una pesantissima occasione gettata al vento.
Di seguito il testo completo della sentenza del Tar del Lazio:
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso numero di registro generale 9737 del 2018, proposto da Como 1907 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Eduardo Chiacchio e Francesco Di Ciommo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Francesco Di Ciommo in Roma, via Tacito 41; contro Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giulio Napolitano e Giorgio Vercillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giorgio Vercillo in Roma, piazza di Spagna, n. 15; nei confronti Lega Italiana Calcio Professionistico -Lega Pro, Imolese Calcio 1919 S.S.D A R.L., non costituiti in giudizio; per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, e revisione, avanzata dalla odierna ricorrente, con domanda di sospensione cautelare degli effetti, anche da assumere inaudita altera parte, ai sensi dell’art. 56 CPA – in ragione della straordinaria gravità ed urgenza della situazione obiettiva e, dunque, del provvedimento di sospensione richiesto – dei seguenti atti: a) la decisione assunta il 10/08/2018 dal Collegio di Garanzia dello Sport – Prima Sezione – Prot. n. 00541/18, nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 67/2018, con la quale è stato respinto il ricorso presentato, in data 6/08/2018 dalla Società Como 1907 s.r.l. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) per l’impugnazione della delibera del Commissario Straordinario della FIGC, pubblicata sul C.U. n. 43 del 3 agosto 2018, e trasmessa a mezzo PEC, in pari data, con la quale è stata respinta la domanda di ripescaggio nel Campionato di Serie C 2018/2019, presentata dalla ricorrente in data 27/07/2018, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenti al gravato provvedimento, con precipuo riguardo sia alla relazione negativa della CO.VI.SO.C. del 2 agosto 2018, inviata alla Segreteria Federale il 3 agosto u.s., sia ai Comunicati Ufficiali FIGC n. 19 del 18 luglio 2018, n. 56 del 30 maggio 2018 e n. 50 del 24 maggio 2018; b) la delibera del Commissario Straordinario della F.I.G.C., pubblicata sul Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 43 del 3 Agosto 2018 (all. 7) e trasmessa, a mezzo PEC, al club interessato, e odierno ricorrente, in pari data, con la quale veniva respinta la domanda di ripescaggio nel Campionato di Serie C 2018/2019, presentata dal suddetto Sodalizio il giorno 27 Luglio 2018, e di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenti al gravato provvedimento, con precipuo riguardo alla relazione della CO.VI.SO.C. ed ai Comunicati Ufficiale F.I.G.C. che seguono; c) la relazione negativa della CO.VI.SO.C. del 2 Agosto 2018 (all. 8), inviata alla Segreteria Federale della FIGC il 3 Agosto 2018; d) i Comunicati Ufficiali F.I.G.C. n. 19 del 18 Luglio 2018 (all. 2), n. 56 del 30 Maggio 2018 (all. 3) e n. 50 del 24 Maggio 2018 (all. 4), nella parte in cui non prevedono, per le Società calcistiche richiedenti il ripescaggio nel Campionato di Serie C 2018/2019, la possibilità di avvalersi, in alternativa alle prescritte fideiussioni bancarie od assicurative (di Euro 350.000,00 e/o di Euro 300.000,00) da rilasciare in favore della Lega Italiana Calcio Professionistico (Lega Pro), di bonifici bancari destinati alla Lega medesima, di importi uguali a quelli prescritti per le prefate garanzie e con scopo identico a quello delle garanzie medesime, nonché nella parte in cui (la circostanza riguarda il solo menzionato C.U. n. 19/2018) non prevedono, per le compagini aspiranti al detto ripescaggio nel Campionato di Serie C 2018/2019, il c.d. “termine di grazia” per il compiuto adempimento dei necessari incombenti, a differenza di quanto concesso alle consorelle (e cioè alle altre squadre partecipanti al medesimo campionato), richiedenti l’iscrizione alla competizione de qua, dal Titolo IV) del Sistema Licenze Nazionali allegato al citato C.U. n. 50/2018, anche in considerazione del margine temporale, eccessivamente ristretto (9 giorni solari di cui 6,5 lavorativi), fissato dal richiamato plesso precettivo; ed inoltre, e in ogni caso, con e) richiesta di risarcimento dei danni, maturati e maturandi, patiti dalla ricorrente a causa dei suddetti ingiusti provvedimenti impugnati; il tutto con ogni consequenziale pronunzia di legge e con vittoria di spese ed onorari di giudizio. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio della Federazione Italiana Giuoco Calcio e del C.O.N.I.; Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente; Visto il decreto cautelare monocratico n. 4987 del 17 agosto 2018; Viste le memorie difensive; Visto l’art. 55 cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Ritenuta la propria giurisdizione e competenza; Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 settembre 2018 la dott.ssa Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Considerato che, al sommario esame proprio della presente fase, non si ravvisano i presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare; Rilevato, al riguardo, che il versamento delle somme mediante bonifico bancario in favore della Lega Pro, proveniente peraltro non dal conto intestato alla società ricorrente ma da soggetti diversi, persone fisiche la cui eventuale riconducibilità alla medesima per rivestire cariche sociali si palesa irrilevante, in quanto risulta che i suddetti bonifici siano stati effettuati “in proprio” e con somme proprie; Considerato che tale modalità di versamento non può ritenersi equipollente alla prestazione della garanzia fideiussoria richiesta, stante la natura liquida del pagamento che, come tale, non soddisfa le esigenze di tutela del credito cui è preposta la costituzione della specifica garanzia individuata e richiesta; Considerato, inoltre, che tale versamento, non autorizzato dalla Federazione destinataria, costituisce un atto unilaterale, al quale pertanto non può essere attribuita natura contrattuale di costituzione di garanzia; Ritenuto che ricorrono, comunque, le ragioni che giustificano la compensazione delle spese della presente fase; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), respinge l’istanza cautelare; Compensa le spese della presente fase. La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 settembre 2018 con l’intervento dei magistrati: Ivo Correale, Presidente FF Francesca Petrucciani, Consigliere, Estensore Lucia Maria Brancatelli, Primo Referendario
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Al netto delle colpe della Società (che ci sono e sono molte), questa è una decisione politica e non di merito: non si capisce come non sia stata riconosciuta l’irragionelvolezza del Regolamento, che impedisce la presentazione di una garanzia (soldi contanti) “superiore” rispetto a quella richiesta (fideiussione). Assurdo.
Alessio io credo che la differenza l’ha fatta il versante: non il Calcio Como, ma soggetti privati, quindi la somma non poteva essere assunta a garanzia. Un tecnicismo, ma che legalmente probabilmente fa differenza.